Strategia efficace per gestire il marchio e il portafoglio titoli IP in ambito nazionale, europeo ed internazionale, declinata in base alle tue caratteristiche e agli obiettivi futuri dell’impresa
Supporto nell’intero processo di deposito e registrazione del marchio: dalle valutazioni preliminari di novità e registrabilità, alla supervisione durante l’iter di registrazione, al monitoraggio delle scadenze e alla gestione di estensioni e/o rinnovi
Sorveglianze del web e del mercato ed azioni legali mirate per impedire la registrazione di marchi identici o simili e per difendere il tuo marchio da usi impropri che possono danneggiare la tua attività
sia di marchi esistenti che in fase di creazione, secondo i requisiti di novità, verità, liceità e distintività
in cui registrare secondo la strategia aziendale
di novità e anteriorità relativamente a marchi identici o simili
della domanda di registrazione
eventualmente ricevute
del marchio
nei pubblici registri, a livello doganale, nel web
attraverso online brand protection e assistenza legale
secondo le scadenze specifiche dei singoli registri dei vari Paesi
del marchio secondo le specifiche tempistiche dei singoli registri
La registrazione del marchio ha diverse funzioni, tra cui:
Strategia di tutela della denominazione Ufficio IP esterno
Gestione strategica del portafoglio titoli Supporto all’area marketing e all’ufficio legale
Sinergia per la difesa e tutela di marchi e design: Supporto per IP Due diligence
Sinergia nella scelta di naming, marchi, design e domini
Gestione degli adempimenti IP secondo la normativa italiana e UE
Supporto nella strategia di tutela Ufficio IP esterno
Pianificazione della strategia di costituzione e di difesa dei diritti di esclusiva
Ti aiutiamo a tutelare il tuo valore intangibile e ottenere un concreto vantaggio competitivo
I requisiti di registrabilità del marchio sono: novità, capacità distintiva, liceità e non decettività. In termini generali, esso risulta quindi:
La ® comunica che il marchio è registrato. È quindi apponibile, senza incorrere in sanzioni, una volta ottenuto il certificato di registrazione.
Un marchio viene registrato in relazione a determinati prodotti e/o servizi. I prodotti e i servizi sono suddivisi in classi merceologiche attraverso la classificazione di Nizza. La classificazione di Nizza annovera 45 classi, di cui le prime 34 raccolgono tutti i tipi di prodotti esistenti, le successive 10 (dalla 35 alla 45) tutti i tipi di servizi che possono essere resi.
La domanda di rinnovo di una registrazione di marchio può essere presentata nei 12 mesi precedenti la sua scadenza In Italia oppure entro 6 mesi dalla scadenza in Unione Europea.
La domanda di rinnovo può essere presentata anche eventualmente successivamente alla data di scadenza, attraverso una domanda tardiva, pagando però in questo caso una sovrattassa e comunque entro 6 mesi dalla scadenza originaria. Oltre questa data, infine, la registrazione di marchio non più è rinnovabile. Se il titolare del marchio è interessato a mantenerne la tutela, deve quindi presentare una nuova domanda di registrazione.
La legge italiana prevede che possa ottenere una registrazione di marchio chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti, nella prestazione di servizi della propria impresa, o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.
Il soggetto con questi requisiti è legittimato a presentare la domanda e può farlo direttamente in Camera di Commercio, oppure attraverso il supporto di un consulente abilitato e iscritto all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale.
L’iscrizione è ammessa per i titolari, o licenziatari esclusivi, di marchi d'impresa che siano registrati in Italia da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni. I marchi, inoltre, per essere iscritti devono essere utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza, storicamente collegata al territorio nazionale.
Si, sia la legge italiana che quella dell’Unione Europea prevedono la possibilità di registrare come marchio anche quei segni che consistono nella forma del prodotto o della sua confezione, a condizione sia idonea a distinguere i prodotti/servizi di una impresa da quelli di un'altra, e che sia rappresentabile nel registro.
Non possono tuttavia essere registrati come marchio, quei segni costituiti solo ed esclusivamente dalla forma, o altra caratteristica, che sia:
Il marchio collettivo è un segno distintivo che serve a precisare l’origine commerciale di determinati prodotti e servizi informando il consumatore del fatto che il fabbricante dei prodotti o il fornitore di servizi appartiene a una specifica associazione e ha il diritto di utilizzare il marchio. Il marchio collettivo viene depositato assieme ad un regolamento d’uso che ne costituisce parte integrante. Il regolamento d’uso deve specificare le persone abilitate a usare il marchio e le condizioni di appartenenza all’associazione. Può includere anche le condizioni d’uso del marchio.
Il regolamento sul marchio UE definisce i marchi collettivi come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese».