NO alcol, SI protezione del marchio per vini dealcolati: trend di mercato in crescita
Vino dealcolato, come proteggere il marchio?
In occasione dell’ultima edizione del Vinitaly, il ministro dell’Agricoltura ha destato curiosità affermando “Facciamolo dealcolato, però non chiamiamolo vino.” Questa frase riassume l’ambiguità che ancora circonda il termine “vino dealcolato” in Italia.
Per la lingua italiana, il vino infatti è una bevanda alcolica derivante dalla fermentazione del mosto d’uva; tuttavia, la richiesta di prodotti vinicoli senza alcol è in costante crescita.
Dal 2021, l’Unione Europea con il Regolamento (UE) n.2021/2117 ha autorizzato e normato la produzione e il commercio dei vini dealcolizzati. E’ stato definito che un prodotto per essere chiamato ‘vino’ deve presentare una gradazione alcolica di almeno il 9%, salvo alcune eccezioni legate a denominazioni particolari. Il vino dealcolato, o dealcolizzato, ha un tasso di alcol non superiore a 0,5% vol., mentre il “vino parzialmente dealcolizzato” ha un tasso alcolometrico compreso tra 0.5% e 9%.
Per i produttori italiani il trend di mercato in espansione dei vini dealcolati rappresenta un’opportunità commerciale. Questi prodotti consente di raggiungere consumatori che non possono o non vogliono bere alcolici, per ragione fisiche, culturali o personali. Per i produttori, inoltre, l’uso del termine ‘vino’ sarebbe di grande supporto commerciale. Dopotutto, qualcuno osserva: se possiamo dire ‘caffè decaffeinato,’ perché non possiamo usare ‘vino dealcolato’?
Al momento, nonostante l’aggiornamento a livello europeo, in Italia un ostacolo importante è ancora rappresentato da alcuni limiti previsti dal Testo Unico del Vino.
Come impatta la direzione intrapresa dall’Unione Europea in termini di marchi e tutele legali?
Come devono gestire e tutelare i produttori vinicoli italiani i loro marchi in questo segmento di mercato?
Evoluzione del mercato e necessità di tutela del marchio
Chi ha da tempo acquisito dei diritti di marchio per contraddistinguere i propri vini alcolici nella classe 33 della classificazione di Nizza, si sta chiedendo se questa evoluzione di mercato debba essere tenuta in considerazione anche sotto il profilo della tutela.
Alcuni produttori quindi ci chiedono se la registrazione già acquisita in classe 33 per i vini (alcolici) possa ricomprendere anche la protezione per i vini dealcolati.
La risposta è no, in base alla definizione delle classi di protezione.
La classificazione di Nizza infatti distingue nettamente tra:
- Classe 32: Birre; Bevande non alcoliche (tra cui vini dealcolati); Acque minerali e gassose; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati per fare bevande non alcoliche.
- Classe 33: Bevande alcoliche (tra cui vini), escluse le birre; Preparati alcolici per fare bevande.
In merito alla tutela dei marchi per vini alcolici e non alcolici le autorità europee e italiane hanno emesso pronunce diverse.
Recenti decisioni dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) definiscono simili i vini alcolici e quelli non alcolici, poiché entrambi i prodotti spesso condividono produttori, canali di distribuzione e target di consumatori.
TURN TABLE vs.TURN B 003181648
“The contested non-alcoholic wine and the opponent’s wine are similar. There is a growing trend in the drinks market sector for winemaking companies to also produce and offer non- alcoholic wine as an alternative to alcoholic wine. Non-alcoholic wine often goes through the same fermentation and ageing process as alcoholic wine, only to have the alcohol removed at the last stages, (either through distillation or filtration). Non-alcoholic wine is intended to be consumed in the same circumstances as alcoholic wine by consumers who cannot, or choose not to, consume alcohol. Since consumers will perceive them as alternative products, they must also be considered to be in competition. It is not uncommon for non-alcoholic wine to be sold in wine shops or specialised wine sections in supermarkets. They coincide in producers, distribution channels and consumers.”
SAVANNAH DELIGHTS VS. SAVANHA 003102279
The contested alcohol free wine is similar to the opponent’s earlier wines in Class 33 as they usually coincide in producer, relevant public and distribution channels. Furthermore they are in competition.
Questi esempi dimostrano che il rischio di confusione per il consumatore finale è considerato reale, favorendo una tutela estesa ai vini dealcolati per chi già possiede un marchio per vino nella classe 33.
Con posizione diversa si è espresso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che ha emesso pareri meno favorevoli in casi come TERRE DELLA ROCCA vs. ROCCA DEI FORTI, affermando che i prodotti alcolici e quelli non alcolici non sarebbero direttamente intercambiabili, poiché rivolti a consumatori diversi.
TERRE DELLA ROCCA vs ROCCA DEI FORTI 65202000019840
“I prodotti contestati della classe 32 Acque; Frullati [bevande a base di frutta o di ortaggi misti];Sorbetti [bevande]; Succhi di frutti; Limonate; Aperitivi analcolici; Cocktails analcolici; Punch alla frutta analcolici, Vini analcolici, Bevande alla frutta; Bevande di frutta non alcooliche; Mosti; Nettaridi frutta; Succhi di pomodori [bevande] ; Succhi vegetali [bevande] ; Essenze per la preparazione di bevande; Sciroppi per bevande sono dissimili dai prodotti anteriori della classe 33 poiché si rivolgono a consumatori diversi, in quanto il consumatore di bevande alcoliche non sostituirebbe le stesse con bevande non alcoliche.”
Le diverse vedute tra le autorità italiane ed europee evidenziano la necessità per i produttori di considerare con grande attenzione la loro specifica strategia di protezione del marchio.
Strategie di protezione
Qual è, quindi, il miglior approccio alla protezione del proprio marchio?
Riteniamo che la questione debba essere affrontata considerando gli obiettivi di business e il posizionamento che si desidera avere sul mercato. La strategia di protezione si può declinare di conseguenza in base alle due casistiche:
- Il titolare del marchio per vini alcolici non ha interesse ad avviare un uso dello stesso su una linea di vini dealcolati ma teme possa crearsi un rischio di confusione con prodotti analcolici di terzi.
- Il titolare del marchio di vini alcolici non esclude la possibilità di utilizzare un proprio marchio anche, o in via esclusiva, per prodotti dealcolizzati.
Nel primo caso, per i produttori che intendono mantenere il proprio marchio esclusivamente sui vini alcolici (classe 33), l’estensione della tutela alla classe 32 non è strettamente necessaria. Una valida registrazione in classe 33 per vini alcolici risulta efficace per evitare la commercializzazione da parte di terzi di vini analcolici con marchi identici o simili e/o la registrazione di tali marchi in classe 32.
Nel secondo caso, invece, per chi non esclude la possibilità di produrre vini dealcolati, ampliare la registrazione alla classe 32 diventa consigliabile. In caso di controversie, infatti, la mancanza di una registrazione specifica per vini dealcolati (classe 32) potrebbe compromettere la possibilità di far valere i propri diritti di esclusiva. Facciamo un esempio: se un marchio registrato in classe 33 venisse poi dedicato in modo esclusivo ad una linea di vini dealcolati, in caso di controversia e in caso occorra presentare prove d’uso a sostegno della registrazione, non verrà accettata la richiesta che le prove d’uso per prodotti «differenti» ma «collegati» coprano automaticamente i prodotti registrati.
Un marchio registrato per bevande alcoliche-vini, a supporto del quale vengono presentate esclusivamente prove d’uso per vini dealcolati, ai fini della tutela viene considerato come non utilizzato in commercio e la sua registrazione ritenuta inefficace.
Opportunità di business e adattamento del marchio al trend dei vini dealcolati
Riassumendo, per chi desidera espandersi nel settore dei vini dealcolati, assicurarsi una protezione legale adeguata nella classe 32 è un passo strategico. Al contempo, i titolari di marchi per bevande esclusivamente alcoliche possono stare relativamente tranquilli, grazie alla protezione conferita dalla classe 33. Dovranno in ogni caso rimanere aggiornati sulle normative in continua evoluzione ed estendere l’ambito del servizio di sorveglianza alle domande di registrazione di nuovi marchi presso i Registri di interesse anche alla classe 32.
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